La redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) ha rappresentato un impegno cruciale per tutti i gestori del servizio rifiuti, delineando un percorso che, grazie alla proroga concessa, culminerà con l'approvazione delle delibere TARI riguardanti l'anno corrente entro il 30 giugno 2024.
In correlazione all’approvazione del PEF per le annualità 2024-2025, è fondamentale notare che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la sua Deliberazione 385/2023/R/rif del 3 agosto 2023, ha pubblicato lo "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" con la quale si stabilisce che i contratti di servizio in essere dovranno essere adeguati allo schema tipo entro un periodo di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, oppure entro il termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione della TARI per l'anno 2024.
La Delibera ARERA 385/2023/R/rif del 3 agosto 2023 fornisce un quadro normativo dettagliato per questo processo, introducendo nuove disposizioni e requisiti per i contratti di servizio.
Dettagli normativi:
Adeguamento dei contratti in essere:
Entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, oppure entro il termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione della TARI per l'anno 2024, tutti i contratti di servizio in essere dovranno essere conformi al nuovo schema tipo approvato dall'ARERA.
La conformità implica l'adeguamento di diverse clausole contrattuali, tra cui:
Oggetto del contratto: deve esplicitamente indicare il servizio di gestione dei rifiuti urbani, specificando le singole attività che lo compongono (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, ecc.).
Durata del contratto: la durata massima del contratto è fissata in 10 anni, con possibilità di rinnovo per periodi non superiori a 5 anni.
Corrispettivo: la nozione di "canone contrattuale" viene eliminata a favore di un "corrispettivo" determinato secondo il metodo tariffario vigente (Art. 6 della Delibera). Il corrispettivo deve essere articolato per le singole attività svolte dal gestore e deve essere commisurato ai costi effettivi sostenuti per l'erogazione del servizio.
Garanzie e penali: il contratto deve prevedere adeguate garanzie a tutela dell'ente locale e penali in caso di inadempimento del gestore.
Obblighi per enti locali e gestori:
Entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, oppure entro il termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione della TARI per l'anno 2024 (e quindi al massimo entro il 31 luglio 2024), gli enti locali e i gestori del servizio rifiuti dovranno adeguare i propri contratti di servizio al nuovo schema tipo approvato dall'ARERA.
Il rinnovo dei contratti di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, in linea con la Delibera ARERA 385/2023/R/rif, rappresenta un'opportunità per migliorare l'efficienza, la trasparenza e la sostenibilità del servizio. ARERA, attraverso questa delibera, fornisce un quadro normativo chiaro e preciso per guidare questo processo, con l'obiettivo di garantire un servizio di qualità ai cittadini a costi ragionevoli.
Note aggiuntive
Per consultare il testo completo della Delibera ARERA 385/2023/R/rif, è possibile visitare il sito web ufficiale dell'ARERA: www.arera.it (pdf scaricabile)
Per approfondire i requisiti del nuovo schema tipo di contratto di servizio, si consiglia di consultare la documentazione disponibile sul sito web dell'ARERA (pdf scaricabile).